Emission Trading: riduzione delle quote gratuite per i nuovi entranti

La Commissione Europea ha adottato le dovute misure conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia europea dello scorso aprile 2016.

Come già riportato in questo articolo, la sentenza aveva invalidato il fattore di correzione tran-settoriale (CSCF) utilizzato per l’allocazione delle quote gratuite 2013-2020 agli impianti stazionari ETS, rimandando di 10 mesi le modalità di ricalcolo da intraprendere a livello Europeo e nazionale.

La Decisione appena approvata (link in fondo all’articolo), definisce il nuovo CSCF da adottare a tutte le nuove allocazioni assegnate dopo il 1 marzo 2017: gli impianti nuovi entranti e gli aumenti di capacità di impianti esistenti avranno un’allocazione gratuita ridotta di circa il 5% rispetto al sistema vigente.

Rispettando il criterio di non-retroattività imposto dalla sentenza, le nuove misure non intaccano le allocazioni già approvate, che rimarranno quindi invariate salvo modifiche ai livelli di attività e capacità già previsti dal vigente Regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra.

Come già previsto dalla Direttiva 2009/29/CE, l’assegnazione di quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla Cogenerazione ad Alto Rendimento non è soggetta all’applicazione del CSCF.

Nel breve periodo non si prevedono forti ripercussioni sul mercato della CO2.

Il nuovo fattore correttivo non verrà applicato alle allocazioni del periodo 2021 – 2030, già ulteriormente ridotte dal fattore di riduzione lineare attualmente in discussione in Parlamento Europeo.

Link al testo completo della Decisione (UE) 2017/126: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0126&from=EN


Emission Trading: allocazione di quote gratuite da ricalcolare

Il 28 aprile 2016 la Corte di giustizia europea ha dichiarato non valido il quantitativo annuo massimo di quote a titolo gratuito per le emissioni di gas serra, stabilito dalla CE per il periodo 2013-2020.

La Corte di giustizia è stata interpellata a seguito delle azioni legali che diverse società coinvolte nel sistema ETS hanno intrapreso in Italia, Olanda e Austria contro le autorità nazionali competenti. L’oggetto della controversia è il metodo di calcolo applicato per definire il numero massimo di quote.

La sentenza stabilisce che il fattore di correzione inter-settoriale (CSCF) applicato alle allocazioni preliminari con Decisione 2013/448/UE non è valido e deve essere ricalcolato sulla base dei nuovi dati che verranno forniti dagli Stati membri; il quantitativo di quote a titolo gratuito potrebbe risultare superiore ma anche inferiore a quello oggi vigente.

Gli effetti della sentenza entreranno in vigore solo tra 10 mesi, termine entro il quale la Commissione dovrà aver effettuato il ricalcolo. Le precedenti allocazioni di quote, ad ogni modo, non potranno subire variazioni.

Il testo integrale della sentenza è disponibile al sito http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62014CJ0191&lang1= it&type=TXT&ancre=


Scadenza opt-out piccoli emettitori ETS

Gli impianti inclusi nella direttiva Emissions Trading che emettono meno di 25.000 tonnellate di CO2/anno e che, nel caso effettuino attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore ai 35 MW, possono passare al regime ‘semplificato’ di gestione delle emissioni di CO2, secondo un regolamento pubblicato dall’Autorità Nazionale Competente con la delibera 12/2012 scaricabile al seguente link.

La scelta di richiedere il passaggio alla gestione semplificata va comunicata all’Autorità Nazionale Competente entro le ore 12.00 di venerdì 8 giugno 2012.

Sullo stesso argomento vedasi anche il seguente articolo:

24 04 2012 – Novità in arrivo per gli impianti ETS di dimensioni ridotte